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Rottamazione delle liti fiscali pendenti: cosa è importante sapere a riguardo?
Ripercorriamo schematicamente i punti salienti del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50:
1. Sono definibili solo i contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione;
2. La costituzione in giudizio deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e alla data di presentazione della domanda di rottamazione della lite fiscale il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitiva;
3. La definizione avverrà con il pagamento delle imposte dovute oltre gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, beneficiando però di uno sconto sulle sanzioni e gli interessi di mora;
4. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione;
5. Nel caso in cui invece la controversia sia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione;
6. Non sono definibili le liti che hanno ad oggetto:
i. le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
ii. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
7. La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017;
8. Il pagamento potrà essere effettuato in tre rate (e solo nel caso in cui l’importo dovuto superi € 2.000,00), entro le seguenti scadenze: 40% entro il 30 settembre 2017; 40% entro il 30 novembre 2017; 20% entro il 30 giugno 2018;
9. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni relative alla definizione agevolata delle liti pendenti. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017.
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