Qualora un cittadino, anche definito contribuente in quanto soggetto tenuto al versamento dei tributi, necessari a contribuire al finanziamento dello Stato, intenda impugnare un atto proveniente dall’amministrazione finanziaria, ne deriva un contenzioso tributario.
Più precisamente, gli atti emessi dalle amministrazioni finanziarie impugnabili sono tassativamente elencati dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992. Gli atti avverso i quali può essere proposto ricorso sono:
Una volta impugnato uno degli atti sopra indicati si genera, come detto, un contenzioso, vale a dire una causa sottoposta all’autorità giudiziaria competente, che in materia tributaria è rappresentata dalla Commissione Tributaria. Tale organo è presente presso ogni capoluogo di provincia, e contro le decisioni prese da tale organo è possibile proporre un ulteriore ricorso presso la Commissione Tributaria Regionale, presente presso ogni capoluogo di regione. Nel momento in cui il contribuente impugna uno dei citati atti, può richiedere oltre che la scontata decadenza, in via preliminare, di sospendere gli effetti dell’atto impugnato in attesa che il giudizio si concluda.
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