L’accordo con i creditori

Con la legge n. 3 del 2012 è stato introdotto nel nostro ordinamento un’ulteriore procedura concorsuale ovvero la composizione della crisi da sovraindebitamento. L’art. 6 comma 1 L. n. 3/2012, infatti, stabilisce che “al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne’ assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi”.
La l. n. 3/2012 prevede, in particolare, tre forme per sanare la crisi dei soggetti che ricorrono alla stessa: l’accordo del debitore, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.

L’accordo del debitore è una procedura che ha per oggetto un piano di pagamento, che deve presentare il debitore “sovraindebitato”, vale a dire che si trovi in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio attivo.

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