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Pignoramento presso terzi dello stipendio: alcuni motivi per proporre l’opposizi…

Pignoramento presso terzi dello stipendio: alcuni motivi per proporre l’opposizi…

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Pignoramento presso terzi dello stipendio: alcuni motivi per proporre l’opposizione.

1. Omesso avviso ex articolo 50 del D.P.R. n. 602/73: nel caso in cui, infatti, sia trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere, entro cinque giorni, l’obbligo risultante dal ruolo. In mancanza, il pignoramento può essere annullato mediante opposizione agli atti esecutivi.

2. Mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla cartella: Il pignoramento non può essere iniziato prima che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, ex articolo 50, primo comma, del D.P.R. n. 602/73. Anche in questo caso, il contribuente può proporre opposizione agli atti esecutivi.

3. Violazione dei limiti del pignoramento: come già visto nel post di ieri, Il pignoramento dello stipendio deve rispettare determinati limiti, e cioè 1/10 per importi fino a 2.000 euro; 1/7 per importi da 2.000 a 5.000 euro; 1/5 per importi oltre i 5.000 euro. Il mancato rispetto dei detti limiti rende il pignoramento inefficace per la parte in eccedenza e tale vizio può essere contestato mediante opposizione all’esecuzione (riguardando beni non pignorabili)

4. Omessa o irregolare notifica di uno degli atti presupposti. Nel caso in cui il pignoramento non sia stato preceduto dalla corretta notifica dell’atto presupposto è possibile impugnare l’atto e chiederne la nullità. Il pignoramento presso terzi può essere avviato, infatti, a condizione che sia rispettata la sequenza procedimentale caratterizzata dalla notifica dell’atto impositivo, della cartella o, qualora il pignoramento non sia stato notificato entro un anno dalla notifica della cartella, dell’intimazione ad adempiere, senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento. Pertanto, in caso di omessa o irregolare notifica di uno dei predetti atti presupposti sarà comunque possibile impugnare l’atto di pignoramento successivo chiedendone la nullità.


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