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Iscrizione ipotecaria e pignoramento della prima casa. Quali i limiti imposti all’agente per la riscossione?
La legge prescrive che l’agente per la riscossione non possa pignorare l’immobile che abbia le seguenti caratteristiche:
– È l’unico immobile di proprietà del debitore;
– È adibito ad uso abitativo ed il debitore vi risiede anagraficamente;
– Non è di lusso e non è comunque una villa, un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico.
Ma si tenga conto che l’agente per la riscossione può comunque procedere ad iscrizione ipotecaria qualora il debito superi € 20.000, anche se come detto sopra non può pignorarlo cioè non può metterlo all’asta.
E pur vero, altresì, nel caso in cui l’esecuzione forzata sia iniziata da altro creditore, l’agente per la riscossione ha diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato.
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