Cartelle Esattoriali: Il saldo e stralcio secondo la Legge Finanziaria 2019

1. Saldo e stralcio Cartelle Esattoriali: Premessa
2. Debiti definibili: art. 184 e 185 Legge 145/2018
3. Cosa si intende per grave e comprovata situazione di difficoltà economica
4. Somme definibili nel Saldo e stralcio ex art. 187 L. 145/2018
5. Saldo e stralcio cartelle e procedura di sovraindebitamento (liquidazione volontaria)
6. Compilazione e presentazione della domanda di Saldo e Stralcio
7. Modalità di pagamento, limite massimo di rate previste e interesse annuo
8. Saldo e stralcio: comunicazione delle somme dovute
9. Rapporto con le precedenti rottamazioni
10. Verifica della veridicità delle dichiarazioni ISEE

1. Saldo e Stralcio Cartelle Esattoriali: Premessa
Con la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è stata approvata la legge di bilancio per il 2019.
Numerose sono le disposizioni che potranno in vario modo interessare i contribuenti, soprattutto coloro che “versano in una grave e comprovata situazione di difficolta economica” così come previsto dagli art. 184 – 199, della suddetta Legge di Bilancio 2019.
Le persone fisiche che si trovano in tali difficoltà, infatti, potranno beneficiare del c.d. Saldo e Stralcio o meglio della definizione agevolata dei debiti tributari (e anche contributi previdenziali), pagando il capitale e gli interessi in misura percentuale del 16, 20 e 35 % a seconda dell’Isee del nucleo familiare.
2. Debiti definibili: art. 184 e 185 Legge 145/2018
In maniera più dettagliata, la Legge di Bilancio 2019 prevede che le persone fisiche possano definire in via agevolata, le somme risultanti dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 a 31 dicembre 2017 e derivanti:
– Debiti diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a € 1.000,00 previsto dal D.L. 119/2018;
– Omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse;
– Omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

3. Cosa si intende per grave e comprovata situazione di difficoltà economica: art. 186 Legge 145/2018
La Legge di bilancio 2019 all’art. 186 La Legge di Bilancio 2019, art. 186, con “grave e comprovata situazione di difficoltà economica” si riferisce a coloro che abbiano l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad € 20.000,00.
4. Somme definibili nel Saldo e stralcio ex art. 187 L. 145/2018
I debiti tributari previsti nella Legge di Bilancio 2019 possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (ovvero le somma aggiuntive in caso di contributi previdenziali) con il pagamento:
1. Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi in misura pari al:
• 16% con ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 8.500,00;
• 20% con ISEE del nucleo familiare compreso tra € 8.500,00 e € 12.500;
• 35% con ISEE del nucleo familiare compreso tra a € 12.500,00 e € 20.000,00;
2. Le somme spettanti all’Agenzia Entrate Riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella.

5. Saldo e stralcio cartelle e procedura di sovraindebitamento (liquidazione volontaria)

L’art. 188 delle Legge 145 del 2018 prevede che siano ritenuti, a prescindere dall’ISEE del nucleo familiare, in stato di comprovata situazione di difficoltà economica coloro che abbiano incardinato, alla data di presentazione della dichiarazione di saldo e stralcio, la procedura di liquidazione prevista all’art. 14-ter della legge sul sovraindebitamento.
In tal caso, i debiti definibili con il saldo e stralcio delle cartelle potranno essere estinti con il pagamento del 10% dell’importo dovuto e sarà necessario, pertanto, allegare alla domanda di saldo e stralcio, copia conforme del decreto di apertura della liquidazione volontaria ex L. 3 del 2012.

6. Compilazione e presentazione della domanda di Saldo e Stralcio
Ai sensi dell’art. 189 della Legge finanziaria 2019, il contribuente che intendesse aderire al saldo e stralcio dovrà manifestare, entro il 30/04/2019, la propria volontà di aderire a quest’ultima definizione agevolata compilando l’apposita modulistica predisposta della Agente delle Riscossione e depositandola secondo le modalità pubblicate sul sito internet dell’Agente della riscossione stesso. In particolar modo, alla data odierna, si potrà presentare a mezzo posta elettronica certificata oppure consegnare direttamente agli sportelli dell’Agenzia Entrate Riscossione.
Nella dichiarazione di adesione al saldo e stralcio dovrà essere riportato:
– Elenco cartelle/avvisi, che è possibile indicare anche con apposito elenco allegato;
– Dichiarazione della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, specificando gli indici presente nella ISEE (si noti bene che l’attestazione ISEE stessa dovrà essere allegata);
– il numero di rate, secondo i limiti massimi fissati dalla norma, nel quale si intende effettuare il pagamento;
– dichiarazione di assenza di giudizi pendenti ovvero l’impegno a rinunciare ad eventuali contenziosi in corso.

7. Modalità di pagamento, limite massimo di rate previste e interesse annuo
Il versamento delle somme risultanti dalla richiesta di saldo e stralcio delle cartelle esattoriali potrà avvenire:
a. in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
b. in 5 rate con importo variabili ed alle scadenze previste, e precisamente:
– il 35 % dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2019;
– il 20 % dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2020;
– il 15% dell’importo dovuto entro il 31 luglio 2020;
– il 15% dell’importo dovuto entro il 31 marzo 2021;
– il 15 % dell’importo dovuto entro il 31 luglio 2021.
In caso di pagamento rateizzato, è previsto la corresponsione degli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1 dicembre 2019.
8. Saldo e stralcio: comunicazione delle somme dovute
L’agente della riscossione, entro il 31 ottobre 2019, comunicherà ai contribuenti che avranno presentato la domanda di saldo e stralcio:
– l’ammontare complessivo delle somme dovute;
– l’ammontare delle singole rate, nel caso di pagamento dilazionato;
– il giorno ed il mese di scadenza delle singole rate.
Sempre entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione provvederà a comunicare la carenza dei requisiti (cioè in merito ai debiti definibili ed alla comprovata condizione di difficoltà economica), con la conseguente impossibilità di definire il debito con il saldo e stralcio delle cartelle.
In quest’ultimo caso, la Legge di Bilancio 2019 ha previsto una sorta di “passaggio automatico” alla rottamazione ter. Nel senso che se per varie ragioni si rimane fuori dal saldo e stralcio, automaticamente si considererà richiesta la rottamazione Ter.
La comunicazione che perverrà dall’Agente della Riscossione, pertanto, indicherà:
a. l’ammontare complessivo delle somme dovute;
b. la ripartizione delle somme in 17 rate e la relativa scadenza, secondo la modalità seguenti:
– la prima rata dovrà essere di importo pari al 30% delle somme dovute e dovrà essere corrisposta entro il 30 novembre 2019;
– il restante 70% sarà spalmato, con rate di pari importo, sulle rate successive aventi scadenza il 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020;
– dal 1° dicembre 2019 verranno applicati gli interessi al tasso del 2 % annuo.

9. Rapporto con le precedenti rottamazioni.
Nel saldo e stralcio possono essere ricompresi quelle cartelle esattoriali, già oggetto delle precedenti rottamazioni (sia la prima che la rottamazione bis) rispetto alle quali il debitore sia decaduto per mancato rispetto delle scadenze o dei pagamenti stessi.
Nel caso di pagamenti parziali, le somme corrisposte saranno definitivamente acquisite, senza la possibilità di restituzione delle stesse, anche se i versamenti effettuati saranno computati ai fini del saldo e stralcio delle cartelle, e quindi detratti dal totale dovuto.

10. Verifica della veridicità delle dichiarazioni ISEE
Nel caso sorgano dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati, l’Agente della riscossione, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, provvederà a verificare la corrispondenza al vero delle certificazioni ISEE allegate alle domande di adesione al saldo e stralcio delle cartelle.
Tale controllo potrà essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi dei debitori che si sono avvalsi della rottamazione Ter, cioè entro il 31 dicembre 2024.
Qualora a seguito del suddetto controllo, dovessero riscontrarsi delle irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il contribuente che ha presentato la domanda di adesione al saldo e stralcio dovrà fornire, entro il termine di 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella attestazione ISEE.
La mancata tempestiva produzione della documentazione richiesta, ovvero in caso siano riscontrate irregolarità o omissioni costituenti falsità, comporterà:
– mancato effetto del saldo e stralcio delle cartelle e se già avvenuto il discarico, l’ente creditore, successivamente alla segnalazione dell’Agente della Riscossione, procederà a riaffidare, nel termine di prescrizione decennale, in riscossione il debito residuo.
– saranno avviati tutti gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.

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