Una delle più sgradevoli situazioni nella quale ci si può imbattere è l’emissione di un assegno senza che sul proprio conto corrente ci sia il denaro sufficiente a coprire l’importo dell’assegno stesso.
Senza tener conto delle possibilità per colui che ha ricevuto l’assegno andato scoperto di procedere immediatamente alla notifica dell’atto di precetto e quindi alla successiva esecuzione forzata, ma a quali conseguenze si può andare in contro?
Preavviso di revoca ed il pagamento tardivo
La banca è obbligata ad informare la persona interessata, cosiddetto preavviso di revoca, entro il decimo giorno dalla presentazione del titolo al pagamento, avvisandola della mancanza di provvista e della possibilità di evitare le sanzioni e l’iscrizione alla CAI (Centrale Allarme Interbancaria) effettuando un pagamento tardivo, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza di presentazione del titolo.
L’eventuale pagamento tardivo, di cui si dovrà dare prova, entro 60 giorni comprenderà: l’importo dovuto dal debitore, gli interessi legali, spese di protesto e gestione, nonché una penale che si aggira intorno al 10% dell’importo dell’assegno.
Protesto e pubblicazione Registro Nazionale dei Protesti
La prima conseguenza dell’emissione di un assegno senza che sul conto corrente ci siano, in tutto o in parte, fondi sufficienti a coprire l’assegno emesso, è il protesto.
Il protesto è l’atto pubblico con il quale si accerta la mancata accettazione o il mancato pagamento di un titolo di credito (cambiale, assegno bancario e postale) per difetto di provvista o di autorizzazione. A seguito della levata di protesto il titolare del conto corrente vedrà iscritto il proprio nominativo nell’elenco dei “protestati” tenuto presso la Camera di Commercio.
Vi è da aggiungere, comunque, che a tutt’oggi grazie anche a degli accordi interbancari, la maggior parte degli istituti di credito sembra orientata a non procedere alla levata di protesto sull’assegno andato insoluto, in ragione del fatto che l’apposizione della clausola di “non trasferibilità” sugli assegni non ne consente la circolazione tramite girate e quindi non occorrerebbe più la levata di protesto sul titolo al fine di legittimare l’azione di regresso degli ulteriori giratari. Ma questa decisione sembra essere a discrezione della Banca.
Indubbiamente, quindi, uno degli aspetti più negativi del protesto è l’iscrizione del proprio nominativo nel Registro Informatico dei Protesti, tenuto presso le Camere di Commercio, e quindi: dopo quanti anni posso chiedere la riabilitazione? Qual è iter che bisogna seguire?
Il problema di tale “iscrizione” è che, diversamente dalle cambiali, non è immediatamente cancellabile anche a fronte del pagamento tardivo, comportando pertanto che per chiedere la cancellazione bisognerà attendere almeno un anno per poter chiedere la riabilitazione o debito. Ma soprattutto perché riabilitarsi?
L’essere iscritto nel registro dei protestati significa essere indicato come “cattivo pagatore”, con la conseguenza che nel caso si necessiti di un finanziamento o un prestito, ci si potrebbe imbattere in delle complessità difficilmente superabili. Da qui l’importanza di procedere alla propria riabilitazione.
Procedura ed i requisiti per poter chiedere la riabilitazione:
Si consideri che a seguito del pagamento tardivo sarebbe possibile, al fine di mitigare in qualche modo gli effetti di tale iscrizione, far aggiungere l’annotazione “pagato dopo il protesto”.
Comunque sia la notizia di ciascun protesto è conservata per cinque anni dalla data di registrazione.
Segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI)
Qualora non venisse effettuato neanche il pagamento tardivo, cioè entro 60 giorni dal “preavviso di revoca”, si andrà sicuramente incontro all’iscrizione presso la CAI, ovvero la Centrale di Allarme Interbancaria. In altre parole è un archivio informatizzato istituito presso la Banca d’Italia nel quale confluiscono tutte le informazioni inerenti assegni bancari o postali emessi senza autorizzazione o provvista.
L’emissione di assegni senza provvista, pertanto, comporta che il nominativo del debitore sarà segnalato nella CAI e vi rimarrà iscritto per 6 mesi, anche se nel frattempo l’assegno dovesse essere regolarmente pagato.
All’iscrizione alla CAI consegue la revoca per 6 mesi di ogni autorizzazione ad emettere assegni, l’obbligo di restituire gli assegni in proprio possesso e il divieto di stipulare nuove convenzioni di assegno.
Sanzione pecuniaria e altre sanzioni amministrative accessorie
Emettere un assegno senza provvista, infine, costituisce un illecito amministrativo punibile con la sanzione pecuniaria, irrogate al Prefetto, che può variare da euro 516,00 a € 3.099,00. Se l’assegno supera i 10.329,92 e nei casi di reiterazione, la sanzione, invece, può variare da euro 2.065,82 a 12.394,96.
La legge, altresì, prevede delle sanzioni amministrative accessorie, quali il divieto di emettere assegni bancari o postali, dai due ai cinque anni, nel caso in cui l’importo dell’assegno non pagato, o di più assegni emessi in uno stretto lasso di tempo, sia superiore a euro 2.582,00.
Nei casi più gravi si potrebbe arrivare, addirittura, a vedersi applicare la sanzione dell’interdizione dall’esercizio di un’attività professionale o imprenditoriale.
In conclusione, quindi, in caso di difficoltà, bisogna ponderare bene l’opportunità di emettere un assegno bancario o postale, in quanto le conseguenze dell’eventuale mancanza di provvista potrebbero essere veramente serie ed incresciose.
Contattateci subito, agendo tempestivamente tutto questo potrebbe essere evitato!!!